1. La presente legge si fonda sui princìpi di autonomia e di libera determinazione nell'esercizio del diritto alla salute
a) una relazione personale con i medici curanti anche in occasione di patologie o di stati morbosi che di fatto rendono impossibile un dialogo informato;
b) la possibilità di prevedere l'uso del proprio corpo, o di parte di esso, dopo la propria morte, nonché le modalità di sepoltura e l'assistenza religiosa.
2. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso di rimettere alla volontà del paziente o del medico, o in generale di ammettere, promuovere o consentire:
a) l'eutanasia attiva o passiva;
b) la sospensione di interventi di sostegno vitale di carattere non straordinario, quali l'alimentazione o l'idratazione artificiale;
c) l'accanimento terapeutico;
d) pratiche mediche contrarie al diritto o alla deontologia medica.