Art. 2.
(Princìpi, finalità e criteri interpretativi).

      1. La presente legge si fonda sui princìpi di autonomia e di libera determinazione nell'esercizio del diritto alla salute

 

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nonché di indisponibilità del diritto alla vita. Essa persegue la finalità di garantire a ciascun individuo:

          a) una relazione personale con i medici curanti anche in occasione di patologie o di stati morbosi che di fatto rendono impossibile un dialogo informato;

          b) la possibilità di prevedere l'uso del proprio corpo, o di parte di esso, dopo la propria morte, nonché le modalità di sepoltura e l'assistenza religiosa.

      2. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso di rimettere alla volontà del paziente o del medico, o in generale di ammettere, promuovere o consentire:

          a) l'eutanasia attiva o passiva;

          b) la sospensione di interventi di sostegno vitale di carattere non straordinario, quali l'alimentazione o l'idratazione artificiale;

          c) l'accanimento terapeutico;

          d) pratiche mediche contrarie al diritto o alla deontologia medica.